Decreto alluvione. Date apertura e chiusura della piattaforma per la presentazione delle domande

Il Decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, prot. n. 19403/23 del 15 settembre 2023, ha dettato le disposizioni applicative concernenti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse stanziate sul fondo di cui all’articolo 17, comma 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n.
61 destinate alle imprese esercenti attività turistiche e ricettive, nonché di ristorazione, situate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Le risorse di cui sopra sono destinate agli operatori aventi sede operativa nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.

I territori interessati per la Città Metropolitana di Firenze sono i seguenti:

  • Comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa.

Destinatari
Le risorse del fondo di cui sopra sono destinate agli operatori economici del settore turistico che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui alla tabella riportata in allegato alla presente.

I soggetti destinatari delle risorse devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) aver subìto danni materiali alle attività prettamente turistiche e ricettive quale conseguenza
diretta degli eventi alluvionali verificatisi, ove non coperti da polizza assicurativa o da contributo pubblico volto a ristorare il danno subito;
b) aver subìto una riduzione dell’utile al lordo di interessi, imposte e tasse (EBIT), costi di
ammortamento e costi del lavoro unicamente connessi allo stabilimento colpito dalla calamità
naturale nel periodo compreso tra il 1° maggio 2023 e il 31 luglio 2023 rispetto all’analogo periodo 1° maggio 2022 e il 31 luglio 2022.

Modalità e termini di presentazione delle domande
Le istanze di accesso al contributo possono essere presentate attraverso procedura automatizzata, utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica accessibile tramite SPID/CIE e raggiungibile al seguente link: https://istanze2.ministeroturismo.gov.it/

a partire dalle ore 15.00 di venerdì 20 ottobre 2023
fino alle
ore 16.00 di venerdi’ 10 novembre 2023

Il servizio messo a disposizione consente al legale rappresentate dell’impresa richiedente, o ad un suo delegato, di:
a) accedere alla piattaforma mediante SPID o CIE;
b) compilare la sezione dedicata alle dichiarazioni autocertificate1, da cui si evince:

  • la sussistenza e l’entità dei danni materiali subìti quale conseguenza diretta degli eventi alluvionali verificatisi, ove non coperti da polizza assicurativa;
  • la sussistenza di una riduzione dell’utile al lordo di interessi, imposte e tasse (EBIT),
    costi di ammortamento e costi del lavoro unicamente connessi allo stabilimento colpito
    dalla calamità naturale nel periodo compreso tra il 1° maggio 2023 e il 31 luglio 2023
    rispetto all’analogo periodo 1° maggio 2022 e il 31 luglio 2022.
  1. c) compilare la richiesta di contributo sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale, o se con firma autografa, accompagnata dalla fotocopia di un documento d’identità ed inoltrare la domanda.

Le domande devono essere presentate dal legale rappresentante dell’impresa richiedente, o da un suo delegato, il quale allega l’atto di delega, sottoscritto con firma digitale, o con firma autografa accompagnata dalla fotocopia di un documento d’identità.
Non è ammessa altra forma di compilazione e di presentazione della domanda di contributo differente da quella sopra indicata.
Ciascun soggetto beneficiario che presenta domanda di contributo deve indicare una casella di posta elettronica certificata per ogni eventuale successiva comunicazione.
La domanda si intende correttamente compilata quando il sistema genera la ricevuta di avvenuta presentazione e trasmissione dell’istanza in formato PDF. In assenza la domanda si
considera come non inviata.
La domanda deve recare espressa indicazione che per i medesimi danni, o per la parte di questi ristorata con le misure del presente decreto, non è richiesto ristoro a valere su altre risorse o contributi pubblici, al fine di evitare sovracompensazioni del danno.

Criteri di assegnazione ed erogazione delle risorse
Al singolo beneficiario spetta un contributo fino al 100% del danno materiale subito e/o del ristoro richiesto a copertura della riduzione dell’utile, ove non coperti da polizza assicurativa o da contributo pubblico, nel limite delle risorse disponibili.
I danni materiali dovranno essere attestati mediante una perizia asseverata da un tecnico abilitato. La riduzione dell’utile, dovrà essere attestata mediante perizia asseverata rilasciata da revisore contabile o commercialista iscritti ai relativi ordini professionali.
Ove le risorse disponibili risultassero insufficienti, il Ministero del turismo effettua una riduzione proporzionale del contributo, con priorità per il ristoro dei danni di cui all’articolo 4, comma 2 lett.b) del decreto in oggetto (riduzione dell’utile).
L’erogazione del contributo avviene ad esito della chiusura della piattaforma e del conteggio delle risorse ed è subordinata alla verifica della regolarità degli adempimenti contributivi e fiscali dell’impresa secondo le disposizioni vigenti e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato nonché della veridicità di quanto attestato.

Compatibilità Regime Aiuti di Stato
Gli aiuti in favore dei soggetti destinatari delle risorse di cui al decreto in oggetto sono compatibili con gli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea in quanto concessi sulla base di quanto previsto dall’articolo 50 del Regolamento UE n. 651/2014, recante “Regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali”.

Verifica di ammissibilità delle domande e concessione dei contributi
Le domande di contributo pervenute nei termini sono soggette a verifica di ammissibilità da parte del Ministero del turismo, Ufficio II del Segretariato generale, che accerta la sussistenza dei requisiti.
Le domande di contributo non ammissibili, a seguito della verifica dei requisiti, non sono ammesse ai benefici del presente decreto.
Eventuali errori di carattere formale della domanda di contributo possono essere sanati attraverso una richiesta di integrazione documentale, con la quale il Ministero assegna al richiedente un termine non superiore a dieci giorni, per la regolarizzazione della domanda.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il potenziale beneficiario è escluso dalla procedura.
La concessione e l’erogazione dei contributi è disposta con uno o più decreti del Ministero del
turismo.

Controlli e revoca del contributo
Il Ministero del turismo, in ogni fase del procedimento, può effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e dei dati occorrenti per la determinazione del contributo.
Il Ministero del turismo provvede alla revoca dell’intero contributo, con recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli interessi e degli altri oneri dovuti, nelle seguenti ipotesi:
a) nel caso in cui la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al contributo contenga elementi non veritieri;
b) nel caso in cui il soggetto beneficiario non acconsenta o impedisca l’esecuzione di controlli e verifiche disposte dalle autorità e/o dagli organismi a ciò preposti o tali controlli o verifiche abbiano riscontrato l’esistenza di documenti irregolari o incompleti per fatti insanabili imputabili al soggetto beneficiario.

Il Ministero del turismo denuncia le irregolarità riscontrate alle competenti Autorità per l’accertamento delle responsabilità penali, civili e amministrativo-contabili.

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