Con l’art. 13 del DL 17.6.2025 n. 84, pubblicato sulla G.U. 17.6.2025 n. 138 e in vigore dal 18.6.2025, sono stati prorogati al 21.7.2025 senza alcuna maggiorazione, oppure al 20.8.2025 con la maggiorazione dello 0,4%, i termini per effettuare i versamenti:
– risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA;
– che scadono il 30.6.2025;
– in relazione ai contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfettario (di cui alla L. 190/2014) o di vantaggio (di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011).
Il rinvio dei termini di versamento è stato deciso in considerazione delle ulteriori modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale, contenute nel DLgs. 12.6.2025 n. 81.
Soggetti interessati dalla proroga dei versamenti
Per quanto riguarda i contribuenti interessati, analogamente agli scorsi anni, l’art. 13 del DL 84/2025 prevede che la proroga al 21.7.2025 senza la maggiorazione dello 0,4%, oppure al 20.8.2025 con la maggiorazione dello 0,4%, si applichi ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
– esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017;
– dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).
Contribuenti per i quali ricorrono cause di esclusione dagli isa
L’art. 13 del DL 84/2025 prevede che possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:
– applicano il regime forfettario di cui all’art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014;
– applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’ 27 co. 1 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
– presentano altre cause di esclusione dagli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.).
Possono quindi beneficiare della proroga al 21.7.2025 senza la maggiorazione dello 0,4%, oppure al 20.8.2025 con la maggiorazione dello 0,4%, tutti i contribuenti che, contestualmente:
– esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, a prescindere dal fatto che tale metodologia statistica sia stata concretamente applicata;
– dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.
In sostanza, le uniche cause ostative alla proroga risultano essere:
– la mancata approvazione degli ISA per il settore specifico di attività;
– in caso di approvazione dell’ISA per lo specifico settore di attività, la dichiarazione di ricavi o compensi superiori alla soglia di 5.164.569,00 euro.
SOGGETTI CHE NON RIENTRANO NELLA PROROGA
Per i soggetti che non possono rientrare nella proroga dei versamenti di cui all’art. 13 del DL 84/2025, rimangono quindi fermi i termini ordinari:
– del 30.6.2025, senza la maggiorazione dello 0,4%;
– oppure del 30.7.2025 (30° giorno successivo al 30.6.2025), con la maggiorazione dello 0,4%.
Si tratta, ad esempio:
– delle persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni “trasparenti”;
– dei contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati approvati gli ISA;
– dei contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, ma che dichiarano ricavi o compensi superiori al previsto limite di 5.164.569,00 euro;
– degli imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario.
Versamenti che rientrano nella proroga
La proroga prevista dall’art. 13 del DL 84/2025 riguarda i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA.
Al riguardo, deve ritenersi che la proroga si applichi:
– a tutti i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che scadono il 30.6.2025;
– anche ai versamenti la cui scadenza è collegata a quella prevista per le imposte sui redditi.
Rientrano quindi nella proroga al 21.7.2025 senza la maggiorazione dello 0,4%, oppure al 20.8.2025 con la maggiorazione dello 0,4%, i versamenti riguardanti, ad esempio:
– il saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 dell’IRPEF;
– il saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 dell’IRES;
– il saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 dell’IRAP;
– il saldo 2024 dell’addizionale regionale IRPEF;
– il saldo 2024 e l’eventuale acconto 2025 dell’addizionale comunale IRPEF;
– il saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 di addizionali e maggiorazioni IRES (es. per le società “di comodo”);
– il saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 della “cedolare secca sulle locazioni”;
– il saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 dell’imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali rientranti nel regime fiscale forfettario ex 190/2014;
– il saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 dell’imposta sostitutiva del 5% dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali che adottano il regime dei c.d. “contribuenti minimi” (art. 27 co. 1 del DL 98/2011);
– il saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 dell’addizionale del 25% sul reddito derivante dalle attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. “tassa etica” o “pornotax”);
– l’imposta sostitutiva sul maggior reddito 2024 di chi ha aderito al concordato preventivo;
– le imposte sostitutive sui capital gain in “regime di dichiarazione”;
– le altre imposte sostitutive che rinviano ai termini di versamento delle imposte dirette;
– l’acconto del 20% per i redditi soggetti a tassazione separata, per i quali non è prevista l’applicazione di ritenute alla fonte;
– il saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 delle imposte patrimoniali dovute dalle persone fisiche, dalle società semplici e dagli enti non commerciali, residenti in Italia, che possiedono immobili e/o attività finanziarie all’estero (IVIE e/o IVAFE);
– il saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 dell’imposta sul valore delle cripto-attività;
– l’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA;
– le ritenute d’acconto relative ai redditi di lavoro autonomo corrisposti nel 2024, a condizione che il sostituto d’imposta abbia erogato esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti e le suddette ritenute non superino complessivamente l’importo di 1.032,91 euro (se il relativo versamento non è già stato effettuato).
Versamento del saldo IVA 2024
La proroga disposta dall’art. 13 del DL 84/2025 riguarda anche il versamento del saldo IVA relativo al 2024 (derivante dalla dichiarazione modello IVA 2025).
Versamento dei contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti
In relazione ai contribuenti che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, i termini del 21.7.2025 e del 20.8.2025 (con la maggiorazione dello 0,4%) si applicano altresì al versamento del saldo per il 2024 e del primo acconto per il 2025 dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate dell’INPS (cfr. messaggio INPS 27.7.2021 n. 2731 e FAQ Agenzia delle Entrate 26.7.2024).
Ai sensi dell’art. 18 co. 4 del DLgs. 241/97, infatti, tali contributi devono essere versati entro i termini previsti per il pagamento dell’IRPEF.
SOCI DI SRL “NON TRASPARENTI”
Analogamente a quanto era stato chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 16.7.2007 n. 173 in relazione ad una pregressa proroga riguardante i soggetti interessati dagli studi di settore, il differimento dovrebbe applicarsi anche in relazione ai contributi INPS dovuti dai soci di srl, artigiane o commerciali:
– interessate dalla proroga in esame;
– ma che non applicano il regime di “trasparenza fiscale”.
Infatti, poiché tali soci determinano l’ammontare dei contributi dovuti su un reddito “figurativo” proporzionale alla loro quota di partecipazione nella società, potranno procedere al versamento dei contributi solo successivamente alla scelta operata dalla società stessa in ordine all’adeguamento alle risultanze degli ISA.
Tuttavia, in base a quanto era stato chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 25.9.2013 n. 59 sempre con riferimento agli studi di settore, il differimento è limitato al versamento dei suddetti contributi INPS, mentre le imposte dovute (es. IRPEF e relative addizionali, cedolare secca) rimangono “ancorate” alle ordinarie scadenze, in quanto non dipendono direttamente dal reddito dichiarato dalla società partecipata.
Versamento del diritto annuale alle camere di commercio
Ai sensi dell’art. 8 del DM 11.5.2001 n. 359, il diritto annuale per l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
Pertanto, deve ritenersi che anche tale versamento possa beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, ricorrendone le condizioni, e possa quindi avvenire:
– entro il 21.7.2025, senza alcuna maggiorazione;
– oppure entro il 20.8.2025, con la maggiorazione dello 0,4%.
Opzione per la rateizzazione dei versamenti
Qualora si benefici della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025 e si intenda optare per la rateizzazione degli importi a titolo di saldo o di primo acconto di imposte e contributi, ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97:
– poiché il termine di versamento della prima rata coincide con il termine di versamento del saldo o dell’acconto, esso deve intendersi differito alla nuova scadenza del 21.7.2025 o del 20.8.2025 (con la maggiorazione dello 0,4%);
– per quanto riguarda i termini di versamento delle rate successive alla prima, la scadenza è stabilita al giorno 16 di ciascun mese, in relazione a tutti i contribuenti.
In caso di rateizzazione massima a partire dal 21.7.2025, il piano di rateazione e gli interessi dovuti sono quindi riepilogati nella seguente tabella.