Si comunica che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 45 del 24 febbraio 2025 la legge 21 febbraio 2025, n. 15, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
In sede di conversione, all’art. 2 del D.L. n. 202/2024 dopo il comma 6 è stato aggiunto il comma 6 bis, che ha modificato l’articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prorogando i termini degli adempimenti antincendio per le strutture ricettive.
In particolare, la modifica legislativa ha previsto che:
“le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2026, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2025, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno otto delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a depositi.
Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all’articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2025”.
Riepilogando, le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto dovranno rispettare le seguenti scadenze per gli adempimenti antincendio:
- 31 dicembre 2025: termine per la presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco della SCIA parziale attestante il rispetto di almeno otto (non più sei) delle prescrizioni indicate in nota (1), come disciplinate dalle specifiche regole tecniche;
- 31 dicembre 2026: termine per il completamento dell’adeguamento alle disposizioni antincendio;
- per i rifugi alpini è stato differito al 31 dicembre 2025 il termine di cui all’art. 38, comma 2, D.L. 69/2013 (per la presentazione dell’istanza preliminare e della SCIA sostitutiva).
(1) “Resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a depositi”.