Obbligo di verificare la corrispondenza con i documenti ai sensi articolo 109 TULPS
Con circolare prot. 38138 del 18 novembre 20224, il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha fornito chiarimenti in merito alle criticità connesse con la modalità di check-in on line o da remoto ai fini dell’adempimento degli obblighi di identificazione delle persone alloggiate presso le strutture ricettive.
La nota ribadisce la necessità di attuare stringenti misure finalizzate a prevenire rischi per l’ordine e la sicurezza pubblica in relazione all’eventuale alloggiamento di persone pericolose e/o legate ad organizzazioni criminali o terroristiche, in vista degli importanti eventi politici, culturali e religiosi che avranno luogo nel prossimo futuro nel nostro Paese, anche alla luce della complicata situazione internazionale.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 109 del T.U.L.P.S., i gestori delle strutture ricettive hanno l’obbligo di identificare le persone alloggiate e di dare comunicazione delle loro generalità all’Autorità di Pubblica Sicurezza, entro le ventiquattro ore successive all’arrivo e comunque entro le sei ore successive all’arrivo nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore.
L’art. 19 bis del D.L. n. 113/2018 ha chiarito che gli obblighi di cui all’art. 109 T.U.L.P.S. si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni.
Il Ministero ha ritenuto che “la gestione automatizzata del check-in e dell’ingresso nella struttura, senza identificazione de visu degli ospiti, si configuri quale procedura che rischia di disattendere la ratio della previsione normativa, non potendosi escludere che, dopo l’invio dei documenti in via informatica, la struttura possa essere occupata da uno o più soggetti le cui generalità restano ignote alla Questura competente, comportando un potenziale pericolo per la sicurezza della collettività”.
Pertanto, a parere del Ministero, le procedure di check-in da remoto non possono ritenersi satisfattive degli adempimenti di cui all’art. 109 del T.U.L.P.S.
I gestori delle strutture ricettive sono tenuti, dunque, a verificare personalmente o tramite loro delegati l’identità delle persone alloggiate presso le loro strutture, comunicando le loro generalità alle Questure competenti secondo le modalità di cui al D.M. 7 gennaio 2013, tramite il portale Alloggiati Web.
Il Ministero dell’Interno ha poi chiarito che gli obblighi di cui all’art. 109 del T.U.L.P.S. trovano applicazione anche nel caso di persone che utilizzano il sito Home Exchange, che consente agli iscritti di fare a scambio di abitazione, permettendo loro di visitare luoghi e Paesi senza spese di alloggio.
Pertanto, anche chi effettua lo scambio di abitazione sul portale Home Exchange ha l’obbligo di verificare l’identità degli ospiti che utilizzano un alloggio situato nel nostro Paese, comunicando le loro generalità alla Questura competente secondo le modalità indicate dal D.M. 7 gennaio 2013.
In caso di cittadini stranieri, l’inserimento delle loro generalità sul portale Alloggiati Web vale anche ai fini dell’adempimento degli obblighi di cui all’art. 7 del D. Lgs. 286/1998, che impone a chiunque offra qualsiasi forma di alloggio od ospitalità ad uno “straniero od apolide” di darne comunicazione all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza.
Infine, viene confermata la sussistenza degli obblighi di cui all’art. 109 del T.U.L.P.S. anche per i gestori dei c.d. Marina resort, ovvero le strutture organizzate per la sosta e i pernottamento dei turisti, all’interno di unità navali da diporto ormeggiate in uno specchio acqueo appositamente attrezzato in idonee strutture dedicate alla nautica.
Tali strutture possiedono, infatti, tutte le caratteristiche che le pongono nell’alveo di applicabilità dell’art. 109 del T.U.L.P.S., in quanto esercizio di alloggiamento di persone, anche a breve termine e anche in strutture non convenzionali.
In conclusione, la Circolare in oggetto ha confermato “l’obbligo posto a carico dei gestori di strutture ricettive di ogni genere o tipologia – come nella ratio sottesa all’art. 109 del T.U.L.P.S. – di verificare l’identità degli ospiti mediante verifica de visu della corrispondenza tra persone alloggiate e documenti forniti, comunicandola alla Questura territorialmente competente secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministro dell’Interno in data 7 gennaio 2013”.
Per completezza ricordiamo che la condotta di omessa comunicazione all’autorità di P.S. delle generalità delle persone alloggiate da parte del gestore della struttura ricettiva, in violazione dell’art. 109 del T.U.L.P.S., costituisce reato, con applicazione delle sanzioni di cui all’art. 17 del T.U.L.P.S. e, cioè, l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino ad € 206,00.
Si allega la circolare prot. 38138 del 18 novembre 2024 del Ministero dell’Interno.