Pubblici Esercizi. Prevenzione incendi

Si comunica che il Ministero dell’Interno, con nota dello scorso 15.1.2026, n. 674, ha fornito alle Direzioni regionali e ai Comandi dei Vigili del Fuoco indirizzi per il corretto inquadramento, ai fini della prevenzione incendi, delle attività di bar e ristorazione, distinguendole dalle attività di intrattenimento e pubblico spettacolo (in particolare discoteche e sale da ballo).

Ciò evidentemente anche sull’onda dell’increscioso e tragico evento occorso nella notte del 31 dicembre scorso a Crans-Montana, in Svizzera. Si segnalano, fra l’altro, numerosi controlli in atto, in questi giorni, sulle attività dei locali da ballo, con chiusura di alcuni esercizi a causa di contestate irregolarità e carenze.

La nota ministeriale, che ha carattere di indirizzo operativo per gli organi di vigilanza ed è finalizzata a garantire uniformità applicativa sul territorio nazionale.

Anzitutto, il Dipartimento dei VVF richiama il chiarimento ufficiale reso dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica con nota del 28.12.2011, con cui è stato precisato che i bar e i ristoranti non sono attività soggette agli adempimenti di cui al D.P.R. 151/2011, recante Semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, in quanto non ricompresi nell’Allegato I del decreto.

La medesima nota chiarisce che:

– qualora bar e ristoranti siano inseriti all’interno di attività (evidentemente diverse, e gestite in ambienti promiscui) disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, devono – osservarne le relative prescrizioni;

– restano soggette agli adempimenti del decreto eventuali attività a servizio, quali, a titolo esemplificativo, gli impianti di produzione calore di potenzialità superiore a 116 kW.

Distinzione tra bar/ristoranti e locali di pubblico spettacolo

Unicamente i locali destinati a spettacoli e trattenimenti pubblici (rientrano in tale ambito, a titolo esemplificativo, discoteche e sale da ballo, caratterizzate, quale attività prevalente, da intrattenimento, elevato affollamento e permanenza prolungata del pubblico), ai sensi degli articoli 68 e 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), sono soggetti a verifica di agibilità.

Per tali attività, nell’ambito della prevenzione incendi, trovano applicazione:

– il D.M. 19.8.1996 (Regola tecnica di prevenzione incendi per i locali di pubblico spettacolo);

– il DM 22.11.2022 (Regola Tecnica Verticale V.15 del Codice di Prevenzione Incendi”);

– il D.P.R. 1.8.2011, n. 151, Allegato I – attività n. 65 (per i locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 persone o di superficie superiore ai 200 m2).

Il menzionato D.M. 19.8.1996 esclude espressamente dal proprio campo di applicazione i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell’aspetto danzante e di spettacolo ed i pubblici esercizi in cui è collocato l’apparecchio karaoke o simile, purché non sia installato in sale appositamente allestite per le esibizioni e la capienza della sala non superi 100 persone.

In tali casi, nonché nei casi di musica dal vivo o accompagnamento musicale svolti in modo accessorio e non prevalente rispetto alla somministrazione, l’attività resta qualificabile come bar o ristorante.

Al contrario, quando l’intrattenimento assuma carattere prevalente ovvero comporti una trasformazione funzionale del locale (assetti, impianti, layout, gestione affollamento), si rende necessario il riesame dell’inquadramento complessivo dell’attività alla luce degli articoli 68 e 80 del T.U.L.P.S. nonché dell’eventuale assoggettamento agli adempimenti del D.P.R. n. 151/2011 e delle regole tecniche per i locali di pubblico spettacolo (D.M. 19.8.1996 o RTV 15).  

Profili essenziali di sicurezza per bar e ristoranti

Ciò premesso, la circolare ministeriale chiarisce che i bar ed i ristoranti, in via generale, non sono disciplinati da una specifica regola tecnica di prevenzione incendi e, pertanto, l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione antincendio e delle condizioni di esercizio in sicurezza è demandata alla valutazione del rischio incendio, da sviluppare in capo al datore di lavoro secondo i criteri stabiliti dal D.M. 3.9.2021, uno dei regolamenti di attuazione della disciplina in materia di sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (D.lgs. 9.4.2008, n. 81), che stabilisce i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio.

Per bar e ristoranti, come indicato all’art. 3 del citato D.M. 3.9.2021, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati:

– nel Codice di prevenzione incendi (D.M. 3.8.2015 – RTO), con individuazione del profilo di rischio e dei livelli di prestazione per le 10 misure antincendio; oppure

– nell’allegato I allo stesso D.M. 3 settembre 2021 (c.d. Minicodice) per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, ove ne ricorrano i presupposti.

Valutazione dei rischi per i lavoratori e gestione dell’emergenza antincendio

La suddetta valutazione riguarda il rischio incendio e la gestione della sicurezza antincendio, ma non esaurisce la valutazione dei rischi di cui al D.lgs. n. 81, che resta comunque disciplinata da specifiche disposizioni. Pertanto, il Ministero ha ritenuto opportuno fornire un chiarimento in merito al rapporto tra la valutazione dei rischi e gli adempimenti in materia di gestione della sicurezza antincendio, al fine di evitare interpretazioni non coerenti con il quadro normativo vigente.

Ai sensi degli articoli 17 e 28 del D.lgs. 81/2008, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ha ad oggetto la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e riguarda l’individuazione dei rischi professionali connessi all’organizzazione del lavoro, alle mansioni svolte e all’ambiente lavorativo.

Ciò nondimeno, la valutazione dei rischi che ricadono sui lavoratori comporta anche la necessità di considerare, quando rilevanti, gli effetti organizzativi derivanti dalla presenza del pubblico, quali, a titolo esemplificativo:

  1. a) i picchi di affollamento che incidono sulle mansioni e sul numero degli addetti;
  2. b) le modalità di svolgimento delle attività lavorative in presenza di clienti o visitatori;
  3. c) le interferenze operative e le condizioni di layout che possono influire sull’esposizione dei lavoratori ai rischi.

Diversamente, la normativa in materia di prevenzione incendi e gestione dell’emergenza assume come riferimento tutte le persone presenti nell’attività, indipendentemente dal loro ruolo.

In particolare, il D.M. 2.9.2021, all’articolo 2, stabilisce l’obbligo per il datore di lavoro di adottare idonee misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza e di predisporre il piano di emergenza nei seguenti casi:

– luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;

– luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;

– luoghi di lavoro rientranti nell’Allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.

Tale impostazione è stata esplicitamente chiarita dalla Circolare della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica prot. n. 15472 del 19.10.2021, nella quale si evidenzia come una delle principali novità introdotte dal decreto consista nel fatto che la necessità del piano di emergenza non è più valutata esclusivamente in funzione del numero dei lavoratori, bensì anche in relazione al numero complessivo degli occupanti a qualsiasi titolo presenti all’interno dell’attività.

La medesima circolare richiama inoltre il principio di inclusività, sottolineando la necessità di fare riferimento agli “occupanti” e di esplicitare sistematicamente, nel piano di emergenza, specifiche indicazioni per le persone con esigenze speciali, al fine di garantire una gestione dell’emergenza efficace e realmente orientata alla tutela della vita umana.

Coerentemente, il D.M. 3 settembre 2021 (cd. Minicodice), all’Allegato I, definisce l’affollamento facendo riferimento agli “occupanti”, intesi come tutte le persone presenti nell’attività a qualsiasi titolo, includendo pertanto clienti, visitatori e utenti ai fini della valutazione del rischio incendio, del dimensionamento delle misure di sicurezza e delle procedure di emergenza.

Ne deriva che:

1) nel DVR continuano a essere valutati i rischi per i lavoratori, tenendo conto, quando rilevante, dell’impatto organizzativo della presenza del pubblico;

2) nella valutazione del rischio incendio e nella pianificazione dell’emergenza, ai sensi del D.M. 2.9.2021 e del D.M. 3.9.2021, devono essere considerate tutte le persone presenti, con specifica attenzione agli occupanti con esigenze speciali, ai fini della sicurezza complessiva.

Restano quindi distinti i due piani normativi: il DVR tutela i lavoratori, mentre la gestione della sicurezza antincendio è strutturata per garantire la sicurezza di tutti gli occupanti, secondo un approccio inclusivo. 

Addetti al servizio antincendio

La nota richiama, infine, l’attenzione sul ruolo degli addetti al servizio antincendio, la cui designazione, formazione e adeguata presenza in termini numerici, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 81 e dell’art. 4 del D.M. 2.9.2021, deve risultare coerente con la pianificazione di emergenza e, in particolare, con lo specifico scenario di incendio dell’attività.

Tali figure non svolgono esclusivamente funzioni operative connesse all’utilizzo dei presidi antincendio, ma sono chiamate ad assicurare, nell’ambito delle misure di gestione della sicurezza antincendio:

– le corrette condizioni di esercizio,

– la gestione dell’emergenza,

– la salvaguardia degli occupanti,

– un’azione preventiva volta a contrastare comportamenti a rischio da parte degli avventori, quali l’accensione di fiamme libere o il mancato rispetto del divieto di fumo, suscettibili di incidere sull’innesco e sulla successiva evoluzione dell’incendio.

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