Sulla gazzetta ufficiale n. 75, del 31 marzo scorso, è stato pubblicato l’atteso decreto legge che sancisce la proroga dei termini per la stipula, da parte delle imprese iscritte al relativo Registro, tenuto presso le Camere di commercio, dell’assicurazione obbligatoria sui cosiddetti “rischi catastrofali”.
E’ importante sottolineare il lavoro svolto da Confesercenti sia per ottenere la proroga sia per avere chiarimenti in merito alla polizza, che confidiamo di avere nel tempo a disposizione prima dell’entrata in vigore.
Il Consiglio dei Ministri, considerato l’elevato numero delle imprese obbligate a stipulare il contratto assicurativo obbligatorio, costituite, tra l’altro, per il 95% del totale, da microimprese, rilevato che il tempo a disposizione delle imprese per la stipula del contratto assicurativo obbligatorio sarebbe stato troppo esiguo e comunque tale da non consentire una ponderata comparazione delle offerte presenti sul mercato, ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere ad un differimento temporale degli obblighi, ha dunque provveduto, venerdì 28 marzo, a deliberare “Misure urgenti in materia di polizze catastrofali”.
Il provvedimento, nel differire (per la gran parte dei soggetti tenuti) il termine del 31 marzo 2025 per la stipula delle polizze, considera le diverse soglie dimensionali relative alle imprese obbligate, facendo riferimento ai criteri dettati dalla direttiva (UE) 2023/2775 della Commissione, del 17 ottobre 2023, che modifica la direttiva 2013/34/UE (relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese) per quanto riguarda gli adeguamenti dei criteri dimensionali per le microimprese e le imprese o i gruppi di piccole, medie e grandi dimensioni.
Ne risulta che:
a. le imprese di medie dimensioni, come definite ai sensi della predetta direttiva, devono adempiere all’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali entro il 1° ottobre 2025;
b. le piccole e microimprese, come definite dalla direttiva delegata 2023/2775, hanno tempo per adempiere fino al 31 dicembre 2025.
Nessuna proroga è prevista per le grandi imprese, come definite dalla direttiva 2023/2775, le quali rimangono tenute ad adempiere all’obbligo di stipula delle polizze entro il 31 marzo. Per tali imprese, però, le conseguenze dell’inadempimento scattano solo una volta decorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo, dunque dal 29 giugno 2025.
I criteri per l’individuazione delle soglie dimensionali
La direttiva (UE) 2023/2775 è la norma che ha apportato modificazioni alla direttiva 26 giugno 2013 n. 2013/34/UE, relativa ai bilanci d’esercizio e ai bilanci consolidati. Essa è stata recepita in Italia con il D. Lgs. 6 settembre 2024 n. 125, che, all’art. 1, prevede le seguenti definizioni:
a. Micro-imprese: le società che alla data di chiusura del bilancio non abbiano superato, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
1) totale dello stato patrimoniale: euro 450.000;
2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro 900.000;
3) numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 10;
b. Piccole e medie imprese quotate: le società con valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o dell’Unione europea che alla data di chiusura del bilancio, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, rientrino in almeno due degli intervalli di seguito indicati:
1) totale dello stato patrimoniale: superiore a euro 450.000 e inferiore a euro 25.000.000;
2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: superiore a euro 900.000 e inferiore a euro 50.000.000;
3) numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: non inferiore a 11 e non superiore a
c. Imprese di grandi dimensioni: le società che alla data di chiusura del bilancio abbiano superato, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
1) totale dello stato patrimoniale: euro 25.000.000;
2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro 50.000.000;
3) numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 250.
Tali definizioni, che fanno riferimento alle norme comunitarie ed interne sulla redazione dei bilanci, suscitano alcune considerazioni (riteniamo almeno lecite), anzitutto circa la sussistenza o meno dell’obbligo di stipula della polizza per quelle imprese che non siano tenute alla redazione del bilancio, nonché, in second’ordine, circa la considerazione di quei beni che, pur essendo impiegati da imprese soggette all’obbligo di redazione dei bilanci, non possono essere “appostati” nei propri bilanci in quanto di proprietà di terzi (ad esempio gli immobili condotti in locazione).
Sia per le piccole e microimprese, sia per le medie, le conseguenze negative derivanti dal non aver adempiuto all’obbligo di stipula della polizza (rischio di perdere il diritto all’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quanto previsto in occasione di eventi calamitosi e catastrofali) scattano con decorrenza dai nuovi termini fissati dal decreto legge.
Riteniamo che arriveranno chiarimenti importanti, per questo vi invitiamo ad attendere, in considerazione del tempo a disposizione, prima di concludere il contratto di polizza.
Essendo una novità importante, che tutte le imprese devono conoscere e poter applicare in modo informato e consapevole, Confesercenti offre ai propri associati, la possibilità di una consulenza gratuita attraverso propri collaboratori competenti sul tema.
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