In attesa dell’avvio della Piattaforma Web gestita dall’AdE, ricordiamo che, dal 1° gennaio 2026, la normativa prevede che i dati dei pagamenti elettronici siano memorizzati in modo puntuale e trasmessi in forma aggregata unitamente ai dati dei corrispettivi. A tale riguardo, è stabilito che:
– la memorizzazione dei dati di pagamento elettronico è eseguita in modo puntuale al momento della registrazione delle operazioni di vendita o prestazione, mediante lo strumento di certificazione dei corrispettivi, riportando nel documento commerciale le forme di pagamento utilizzate e il relativo ammontare;
– la trasmissione è effettuata giornalmente in forma aggregata, in conformità alle specifiche tecniche già valide ai fini dell’invio dei corrispettivi.
A partire dal 1 gennaio 2026, dunque, la rilevazione e l’invio dei dati di pagamento elettronico appaiono obbligatori, essendo peraltro efficaci, dalla medesima data, le relative disposizioni sanzionatorie. La normativa stabilisce che la sanzione pari a 100 euro, prevista per ciascuna omessa o errata trasmissione dei corrispettivi che non abbia inciso sulla corretta liquidazione IVA (entro un massimo di 1.000 euro mensili), si applica anche nei casi di violazione degli obblighi di memorizzazione e invio dei dati di pagamento elettronico.
È stato evidenziato come, nel nuovo contesto, la non corretta indicazione del mezzo di pagamento (es. incasso tramite contanti per un pagamento tramite POS), anche se dovuto ad errore incolpevole dell’esercente o a una diversa volontà del cliente, configuri una violazione sanzionabile. L’Amministrazione finanziaria ha comunque chiarito che in tali ipotesi, ove l’errore sia tempestivamente riscontrato, è possibile annullare e rettificare il documento commerciale secondo le procedure già previste.
Per completezza di informazioni vi segnaliamo una precedente News (clicca qui) inviata sul tema dell’Obbligo di collegamento Corrispettivi IVA e Strumenti di Pagamento Elettronico.