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Esclusione della rilevanza penale della condotta per mancato, ritardato o parziale

versamento per fatti antecedenti al 19 maggio 2020

Prendiamo spunto dalla pubblicazione dell’Ordinanza della Corte di cassazione n. 6187 del 7 marzo 2024, per fare il punto della situazione sulla responsabilità del gestore della struttura ricettiva in relazione agli obblighi di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 23/2011, in tema di imposta di soggiorno.

 

A seguito delle modifiche apportate dall’art. 180 del “decreto Rilancio” alla disciplina dell’imposta di soggiorno (di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011), la Suprema Corte di Cassazione aveva chiarito come “il gestore della struttura venga oggi ad essere individuato, per il futuro, quale responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno e sottoposto alle sanzioni amministrative derivanti dal mancato versamento della stessa. A partire dall’entrata in vigore della modifica normativa è, pertanto, escluso in radice che possa ulteriormente configurarsi il delitto di peculato.

 

La Corte di cassazione aveva quindi precisato che la qualifica di responsabile dell’imposta, che esclude la configurabilità del reato di peculato, era attribuita al gestore della struttura ricettiva soltanto per i fatti avvenuti in data successiva al 19 maggio 20202, rimanendo invece penalmente rilevanti le condotte poste in essere prima di tale data.

 

Novità: La Corte di Cassazione, con l’Ord. n. 6187 del 07/03/2024, ha quindi definitivamente chiarito che “deve escludersi che permanga la rilevanza penale, a titolo di peculato, delle condotte di omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno, realizzate dal gestore di una struttura ricettiva prima della data del 19 maggio 2020, ossia anteriormente alle modifiche introdotte dall’art. 180 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 20 luglio 2020, n. 77, atteso che, con la precitata norma interpretativa, il legislatore ha espressamente assegnato valenza retroattiva alla disposizione più favorevole, che ha attribuito all’operatore turistico la qualifica soggettiva di responsabile d’imposta (a fronte della previgente disciplina che lo investiva, quale agente contabile, del servizio pubblico di riscossione del detto tributo) e, al tempo stesso, alla disciplina sanzionatoria amministrativa correlata a tale mutata qualifica”.

 

Pertanto, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 5 quinquies del D.L. 146/2021, tutti coloro che sono stati imputati per il mancato adempimento agli obblighi di riversamento dell’imposta di soggiorno di cui all’art. 4 del D.L. n. 23/2011, anche nel caso di fatti avvenuti prima del 19 maggio 2020, non potranno essere puniti per il reato di peculato e, se vi è stata condanna, questa dovrà essere revocata, con tutti i relativi effetti penali.

 

Si allega, per completezza, la circolare dell’Ufficio Legislativo e Affari Giuridici di Confesercenti Nazionale

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