CONFESERCENTI FIRENZE

GESTIONE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

1.  SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE Il 15 marzo 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 24/2023 (di seguito anche “Decreto”) in attuazione della direttiva UE 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione Europea e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone segnalanti (“Whistleblower”). Con la  presente procedura, che si applica solo ad illeciti commessi esclusivamente in ambito lavorativo, CONSEA SPA intende illustrare gli strumenti che possono essere utilizzati per la segnalazione di comportamenti illeciti, offrire istruzioni chiare e precise al segnalante in merito a oggetto, contenuti, destinatari, modalità e canali di trasmissione della segnalazione, nonché in merito alle forme di tutela che gli vengono offerte in conformità al nostro ordinamento giuridico, al fine di favorire l’emersione di tutte le fattispecie di illecito ed incentivarne le segnalazioni. Le tutele previste per il segnalante trovano applicazione anche nei seguenti casi:
  • quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  • durante il periodo di prova;
  • successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
La presente procedura non si applica:
  • alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
  • alle segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea nazionali indicati nella parte II dell’allegato al D. Lgs. n. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nella parte II dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937;
  • alle segnalazioni che riguardano violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi a tali aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea.
2. RIFERIMENTI D.Lgs. n. 24/2023 3. DESTINATARI
  • i dipendenti, lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, nonché titolari di rapporto di collaborazione con CONSEA SPA, o che operano per conto o in favore di CONSEA SPA, anche presso soggetti terzi;
  • i liberi professionisti e i consulenti;
  • i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
  • eventuali azionisti e le persone con funzione di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.
4. SEGNALAZIONI Sono previsti diversi canali di segnalazione:
  • canali di segnalazione interni;
  • canale di segnalazione esterno, la cui gestione è demandata all’ANAC;
  • pubblica divulgazione.
In via prioritaria, il segnalante deve utilizzare i canali interni e, al ricorrere di determinate condizioni indicate nella presente procedura, può effettuare una segnalazione esterna o una divulgazione pubblica. Inoltre, il segnalante può sempre sporgere denuncia all’Autorità giudiziaria e contabile. 4.1 Scopo e oggetto della segnalazione La segnalazione è finalizzata a portare a conoscenza della CONSEA SPA comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della stessa Società. In particolare, le segnalazioni possono avere ad oggetto violazioni che consistono in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali riconducibili a:
  1. Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali.
  2. Illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori:
  • Appalti pubblici.
  • Servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
  • Sicurezza e conformità dei prodotti.
  • Sicurezza dei trasporti.
  • Tutela dell’ambiente.
  • Radioprotezione e sicurezza nucleare.
  • Sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali.
  • Salute pubblica.
  • Protezione dei consumatori.
  • Tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
  1. Atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione.
  2. Atti o omissioni riguardanti il mercato interno.
  3. Atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.
4.2 Contenuto della segnalazione La segnalazione, allo scopo di garantire una più adeguata attività di indagine, deve essere sufficientemente documentata e circostanziata in modo tale da fornire tutti gli elementi utili allo svolgimento delle dovute verifiche in merito alla fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. Nello specifico la segnalazione deve contenere i seguenti elementi (ove conosciuti):
  • una descrizione completa e dettagliata del fatto o del comportamento, anche omissivo, oggetto di segnalazione e delle modalità con cui se ne è venuti a conoscenza;
  • l’indicazione della data e del luogo in cui il fatto o il comportamento, anche omissivo, oggetto di segnalazione è avvenuto;
  • le generalità, il ruolo ricoperto o altri elementi che possano consentire l’identificazione di chi ha posto in essere il fatto o il comportamento segnalato;
  • le generalità, il ruolo ricoperto o altri elementi che possano consentire l’identificazione di altri soggetti che possano riferire sul fatto o comportamento segnalato;
  • l’indicazione di ogni altra informazione e/o atto e/o documento comunque rappresentati o su qualsiasi supporto memorizzati, che risultino utili per verificare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione;
  • le modalità con le quali lo stesso segnalante desidera essere ricontattato (indirizzo e-mail, numero di telefono, ecc.).
Inoltre, è opportuno indicare nella segnalazione se:
  • i fatti oggetto di segnalazione sono stati appresi in prima persona o se sono stati riferiti al segnalante da terzi;
  • i fatti oggetto di segnalazione sono stati portati a conoscenza anche di altre funzioni aziendali, enti pubblici o ad ufficiali di polizia giudiziaria.
La segnalazione, oltre che completa ed esaustiva, deve essere tempestiva così da consentire una più efficiente attività di indagine, nonché l’adozione delle necessarie misure preventive e correttive. Si ricorda che sulla Funzione whistleblowing gravano obblighi di riservatezza la cui trasgressione comporta, in capo alla stessa funzione, una responsabilità penale e civile; pertanto, il segnalante può fornire, senza temere alcun tipo di ripercussione, ogni informazione ritenuta utile all’indagine. Si evidenzia che anche le segnalazioni anonime, cioè prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, presentate in conformità alla presente procedura, adeguatamente circostanziate e corredate da elementi sufficienti a permettere un’adeguata attività di indagine, sono equiparate alle segnalazioni “ordinarie” e verranno prese in considerazione. 4.3 Canali di segnalazione interni e loro funzionamento CONSEA SPA mette a disposizione dei Destinatari canali alternativi per l’invio delle segnalazioni interne, idonei a garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Come precedentemente anticipato, la gestione della segnalazione è affidata al “GESTORE DELLA SEGNALAZIONE – UNITÀ OPERATIVA SEGNALAZIONI (UOS)”, funzione autonoma e specificamente formata a tale scopo. Tale scelta fornisce garanzia di riservatezza e di indipendenza di giudizio della funzione. La funzione è esercitata dalla Sig. ra Elisabeth Tafani, che ha i seguenti recapiti: Piazza Pier Vettori,8/10 – 50143 Firenze, telefono 055/2705201. Eventuali segnalazioni presentate erroneamente ad un soggetto diverso dal “GESTORE DELLA SEGNALAZIONE – UNITÀ OPERATIVA SEGNALAZIONI (UOS)” devono essere trasmesse a quest’ultimo, entro 7 giorni dalla data del loro ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione al segnalante. La Segnalazione può essere presentata secondo le seguenti modalità:
  • tramite lettera cartacea a mezzo del servizio postale, all’indirizzo: CON.SE.A. SPA Piazza Pier Vettori, 8/10 – 50143 FIRENZE (FI) utilizzando l’apposito modulo allegato (Modulo per la segnalazione di violazioni – whistleblowing). In tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in tre buste chiuse: nella prima busta va indicata la dicitura “Dati Anagrafici del Segnalante” e va inserito il modulo recante i dati identificativi del segnalante (Parte I); nella seconda busta va indicata la dicitura “Oggetto della Segnalazione” e va inserito il modulo recante la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione (Parte II); entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “RISERVATA – AL GESTORE DELLA SEGNALAZIONE – UNITÀ OPERATIVA SEGNALAZIONI (UOS)”;
  • oralmente, mediante dichiarazione rilasciata dal segnalante in un incontro diretto con il GESTORE DELLA SEGNALAZIONE – UNITÀ OPERATIVA SEGNALAZIONI (UOS)” che avrà cura di redigerne apposito verbale, verificato e sottoscritto anche dal segnalante. Tale incontro verrà fissato dal GESTORE DELLA SEGNALAZIONE – UNITÀ OPERATIVA SEGNALAZIONI (UOS)”, su richiesta del segnalante, entro 30 giorni dalla richiesta di quest’ultimo.
4.3.1 Attività di investigazione sulla fondatezza della segnalazione interna Al fine di assicurare una efficiente e tempestiva gestione della segnalazione, il GESTORE DELLA SEGNALAZIONE – UNITÀ OPERATIVA SEGNALAZIONI (UOS)” svolge le seguenti attività:
  • rilascia al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dal ricevimento della Segnalazione;
  • mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante;
  • dà un corretto seguito alle segnalazioni ricevute;
  • fornisce un riscontro al segnalante.
Più nello specifico, acquisita la segnalazione mediante uno dei summenzionati canali, il GESTORE DELLA SEGNALAZIONE – UNITÀ OPERATIVA SEGNALAZIONI (UOS)” procede a dare avviso alla persona segnalante dell’avvenuta ricezione della segnalazione entro 7 giorni dalla data della sua acquisizione. La stessa funzione effettua una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l’ammissibilità. La segnalazione è considerata inammissibile e viene archiviata per i seguenti motivi:
  1. a) manifesta infondatezza per l’assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal legislatore ed indicate nel precedente paragrafo 4.1 – oggetto della segnalazione;
  2. b) manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l’effettuazione della segnalazione con particolare riferimento alle persone che possono presentare segnalazioni, indicate nel precedente paragrafo 3-Destinatari;
  3. c) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
  4. d) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite.
Resta inteso che il GESTORE DELLA SEGNALAZIONE – UNITÀ OPERATIVA SEGNALAZIONI (UOS)”, ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, qualora le informazioni fornite in un primo momento dal segnalante non siano ritenute sufficienti per le attività di indagine e/o la segnalazione non risultasse idonea per identificare ipotesi di violazione, potrà richiedere al segnalante, attraverso le modalità e i recapiti eventualmente indicati da quest’ultimo, elementi integrativi. Il segnalante entro 30 giorni deve inviare le integrazioni richieste; decorso tale termine, la segnalazione sarà archiviata per impossibilità di procedere o per infondatezza della stessa. In ogni caso verrà dato riscontro alla segnalazione e sarà comunicato al segnalante la motivazione dell’archiviazione. Una volta valutata l’ammissibilità della segnalazione, come whistleblowing, viene avviata l’istruttoria: l’attività di verifica sulla fondatezza di quanto riportato nella segnalazione è affidata al GESTORE DELLA SEGNALAZIONE – UNITÀ OPERATIVA SEGNALAZIONI (UOS)” che dovrà avviare un’indagine tempestiva ed accurata nel rispetto dei principi di imparzialità, equità e riservatezza nei confronti dei soggetti coinvolti. Nel corso della verifica, il GESTORE DELLA SEGNALAZIONE – UNITÀ OPERATIVA SEGNALAZIONI (UOS)”potrà svolgere ogni attività ritenuta necessaria o opportuna a tal fine, ivi compresa l’audizione del segnalante, della persona coinvolta nella presunta violazione e di eventuali altri soggetti che possano riferire circostanze utili ai fini delle indagini, adottando le necessarie cautele, nonché richiedere al segnalante, se necessario, integrazioni. Il GESTORE DELLA SEGNALAZIONE – UNITÀ OPERATIVA SEGNALAZIONI (UOS)” potrà inoltre avvalersi di un team di investigazione (personale dell’organizzazione o esperti esterni). All’esito della verifica e comunque entro 3 mesi dalla data in cui è stato inviato al segnalante l’avviso di ricevimento, o in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione, il GESTORE DELLA SEGNALAZIONE – UNITÀ OPERATIVA SEGNALAZIONI (UOS)” fornirà riscontro alla segnalazione e redigerà una relazione riepilogativa dell’attività di indagine posta in essere e dei risultati emersi in occasione della stessa. Qualora, all’esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, il GESTORE DELLA SEGNALAZIONE – UNITÀ OPERATIVA SEGNALAZIONI (UOS)” in relazione alla natura della violazione, provvederà a:
  1. sollecitare CONSEA SPA a presentare denuncia all’Autorità giudiziaria competente nei casi previsti dalla legge;
  2. comunicare l’esito dell’accertamento al Responsabile della struttura di appartenenza dell’autore della violazione accertata, affinché provveda all’adozione dei provvedimenti gestionali di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l’esercizio dell’azione disciplinare;
  3. proporre alla Direzione aziendale e alle strutture competenti l’adozione di eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari, come l’applicazione del sistema sanzionatorio;
  4. proporre la modifica delle procedure organizzative al fine di prevenire ulteriori casi di violazione;
  5. richiedere alla Direzione aziendale l’applicazione delle tutele previste dalla norma nei confronti del personale che ha inviato la segnalazione o ne è stato coinvolto durante la fase di indagine.
In caso contrario, laddove all’esito della verifica la segnalazione risultasse infondata, il GESTORE DELLA SEGNALAZIONE – UNITÀ OPERATIVA SEGNALAZIONI (UOS)” provvederà all’archiviazione della stessa. Qualsiasi violazione degli obblighi di riservatezza commessa dal GESTORE DELLA SEGNALAZIONE – UNITÀ OPERATIVA SEGNALAZIONI (UOS)” o dal personale di CONSEA SPA, determina l’immediata applicazione del sistema sanzionatorio adottato dalla CONSEA SPA o ulteriori provvedimenti a norma di legge. Nel caso in cui il soggetto segnalante possa avere un conflitto d’interessi con la figura del “GESTORE DELLA SEGNALAZIONE – UNITÀ OPERATIVA SEGNALAZIONI (UOS)”, ovvero nel caso in cui il “GESTORE DELLA SEGNALAZIONE – UNITA’ OPERATIVA SEGNALAZIONI (UOS)” sia persona coinvolta o interessata dalla segnalazione, il segnalante potrà rivolgere la segnalazione al canale esterno, l’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), che ha predisposto un apposito servizio. 4.3.2 Archiviazione della documentazione relativa alle segnalazioni interne La responsabilità della gestione dell’archivio delle segnalazioni e della relativa documentazione è a cura del GESTORE DELLA SEGNALAZIONE – UNITÀ OPERATIVA SEGNALAZIONI (UOS)” attraverso un archivio informatico e cartaceo dedicato. Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre i 5 anni, a decorrere dalla data di comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione. Le segnalazioni ricevute oralmente nel corso dell’incontro con il segnalante sono verbalizzate formalmente, verificate e sottoscritte dal segnalante e sottoposte al medesimo termine di conservazione. 4.4 Segnalazioni esterne L’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) ha predisposto un canale per le segnalazioni esterne che garantisce la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica predisposta da ANAC oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica, nonché attraverso la richiesta di un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole. Eventuali segnalazioni esterne presentate a soggetti diversi dall’ANAC saranno trasmesse a quest’ultima entro sette giorni dalla data del suo ricevimento. Le segnalazioni esterne possono essere presentate con le modalità sopra indicate se ricorre una delle seguenti condizioni:
  • il canale di segnalazione interno non risulta attivo o non è conforme a quanto previsto dall’articolo 4 del D. Lgs. n. 24/2023;
  • la segnalazione interna precedentemente inviata dal segnalante non ha avuto seguito;
  • il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito oppure che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
L’ANAC ha pubblica sul proprio sito internet, in una sezione dedicata tutte le informazioni relative a:
  • illustrazione delle misure di protezione per il segnalante;
  • i propri contatti (numero di telefono, recapito postale, indirizzo di posta elettronica ordinaria e certificata);
  • le istruzioni sull’utilizzo del canale di segnalazione esterna e dei canali di segnalazione interna;
  • l’illustrazione del regime di riservatezza applicabile alle segnalazioni esterne e alle segnalazioni interne previsto dal D. Lgs. n. 24/2023;
  • le modalità con le quali ANAC può richiedere al segnalante di fornire integrazioni, i termini di scadenza per il riscontro ad una segnalazione esterna, i tipi di riscontro che ANAC può dare ad una segnalazione esterna;
  •  l’elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno e che hanno stipulato convenzioni con l’ANAC.
Il sito internet dell’Autorità Nazionale Anticorruzione è accessibile al seguente indirizzo: https://www.anticorruzione.it/. 4.5 Divulgazione pubblica Il segnalante può effettuare una divulgazione pubblica rendendo di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone quando:
  • ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna oppure ha effettuato direttamente una segnalazione esterna ai sensi del D. lgs. n. 24/2023 e alle stesse non è stato dato riscontro nei termini previsti dal Decreto;
  • ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  • ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.
Al di fuori di queste condizioni la divulgazione pubblica non può considerarsi lecita. 5. FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING CONSEA SPA garantisce a tutto il proprio personale dipendente la partecipazione a sessioni formative in materia di whistleblowing al fine di evidenziare l’importanza dello strumento, favorirne il corretto l’utilizzo e prevenire pratiche distorte. Si occuperà inoltre di sensibilizzare mediante gli ulteriori strumenti che saranno ritenuti idonei a divulgare la conoscenza dell’istituto. 6. TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE L’identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, non possono essere rivelate senza il consenso espresso dello stesso segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (art. 29 e 32) e del D.lgs. 196/2003 (art. 2-quaterdecies). Nel caso in cui la segnalazione comporti l’instaurazione di un procedimento penale, la riservatezza del segnalante sarà tutelata nei limiti previsti dall’art. 329 c.p.p. che impone l’obbligo di segretezza degli atti delle indagini preliminari sino al momento in cui l’indagato non abbia il diritto ad averne conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari. Qualora si tratti, invece, di un procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l’identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. In tal caso sarà previamente trasmessa al segnalante una comunicazione scritta con le motivazioni che richiedono il disvelamento della sua identità. Nel caso in cui l’identità del segnalante debba essere rivelata perché indispensabile a garantire la difesa della persona coinvolta sarà dato avviso al segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati. È altresì tutelata la riservatezza della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione. La riservatezza viene garantita anche nel caso di segnalazioni effettuate in forma orale nonché qualora dovessero perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo. La violazione dell’obbligo di riservatezza costituisce fonte di responsabilità disciplinare in base a quanto disposto dal sistema disciplinare adottato da CONSEA SPA, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge. 7. DIVIETO DI RITORSIONE Non sarà tollerata alcuna forma di ritorsione, diretta o indiretta, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. In particolare, il D. lgs. 24/2023 individua, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune fattispecie che, qualora poste in essere in ragione della segnalazione, costituiscono ritorsione:
  • il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
  • la retrocessione di grado o la mancata promozione;
  • il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro;
  • la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa;
  • le note di merito negative o le referenze negative;
  • l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
  • la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo;
  • la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
  • la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
  • il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
  • i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
  • l’inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro;
  • la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
  • l’annullamento di una licenza o di un permesso;
  • la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.
Salvo adire le vie legali, nell’ipotesi in cui il segnalante si renda civilmente o penalmente responsabile in relazione a quanto dichiarato, CONSEA SPA provvederà ad adottare le azioni ritenute più opportune contro chiunque dovesse porre in essere, o minacciare di porre in essere, atti di ritorsione contro lo stesso segnalante. Nel caso in cui un dipendente di CONSEA SPA ritenesse di aver subito una ritorsione a causa della segnalazione effettuata, potrà informare il GESTORE DELLA SEGNALAZIONE – UNITÀ OPERATIVA SEGNALAZIONI (UOS)” che si attiverà per tutelare il segnalante secondo quanto previsto dalla legge. Inoltre, il segnalante che ritenga di aver subito, in ragione della segnalazione effettuata, condotte ritorsive, di qualsivoglia genere ed estrinsecantesi in qualsivoglia tipologia di provvedimento, potrà darne comunicazione all’ANAC che informerà l’Ispettorato Nazionale del Lavoro per i provvedimenti di relativa competenza. Le misure di protezione previste dal D.lgs. 24/2023, ivi compreso il divieto di ritorsione, si applicano anche:
  • ai facilitatori;
  • alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
  • ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
  • agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.
Si evidenzia che, fatte salve le specifiche limitazioni di responsabilità previste dal legislatore, la tutela prevista in caso di ritorsioni non trova applicazione e al segnalante è irrogata una sanzione disciplinare, nel rispetto delle disposizioni dello Statuto dei Lavoratori, del CCNL applicato e del Regolamento Interno del Personale dell’Azienda, nel caso in cui venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la sua responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, nei casi di dolo o colpa grave. 8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ogni trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 GDPR, D.lgs. n. 196/2003, D.lgs. n. 51/2018). Per ulteriori informazioni relative al trattamento e alla protezione dei dati personali si rinvia alla specifica informativa pubblicata sul sito internet https://firenze.confesercenti.it  – pagina CONSEA SPA, allegata. 9. DIFFUSIONE E AGGIORNAMENTO La presente procedura è diffusa a tutto il personale aziendale, è pubblicata nella sezione dedicata del sito internet  https://firenze.confesercenti.it  – pagina CONSEA SPA. La procedura è soggetta a revisione e aggiornamento periodico da parte di CONSEA SPA. 10. ALLEGATO    
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