Etichettatura e modalità di vendita dei nuovi alimenti contenenti farine di insetti

Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, ha emanato i decreti con cui vengono disciplinati i contenuti delle etichette da apporre sui prodotti e sugli alimenti contenenti farine di insetti derivati da:

  • “Acheta domesticus” (grillo domestico)
  • “Larva di  Tenebrio molitor” (larva gialla della farina)
  • “Locusta migratoria”
  • “Larve di Alphitobius diaperinus” (verme della farina minore).

Le disposizioni si applicano a tutte le categorie di alimenti e preparati destinati al consumo  umano, come ad esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo:

Il prodotto potrà essere utilizzato, in particolare, in

  1. Pane e panini multicereali;
  2. Cracker e grissini;
  3. Barrette ai cereali;
  4. Premiscele per prodotti da forno (secche);
  5. Biscotti; Prodotti a base di pasta (secchi);
  6. Prodotti a base di pasta farcita (secchi);
  7. Salse;
  8. Prodotti trasformati a base di patate, piatti a base di leguminose e di verdure, pizza e prodotti a base di pasta;
  9. Siero di latte in polvere;
  10. Prodotti sostitutivi della carne;
  11. Minestre e minestre concentrate o in polvere;
  12. Snack a base di farina di granturco;
  13. Bevande tipo birra;
  14. Prodotti a base di cioccolato;
  15. Frutta a guscio e semi oleosi;
  16. Snack diversi dalle patatine;
  17. Preparati a base di carne.

Le disposizioni nazionali stabiliscono, in sostanza, come d’altronde quelle comunitarie, che sulle confezioni dovranno essere riportate:

– la tipologia di insetto presente;

– le quantità utilizzate (fino a un massimo del 10%);

– il Paese di origine;

– informazioni relative a rischi legati a reazioni allergiche.

L’etichetta dei prodotti alimentari deve contenere la denominazione del nuovo alimento, utilizzando le corrette dizioni indicate nei quattro decreti.

L’etichetta deve indicare che tali prodotti o ingredienti possono provocare reazioni allergiche nei consumatori con allergie note ai crostacei e ai prodotti a base di crostacei, ai molluschi e ai prodotti a base di molluschi e agli acari della polvere. Tale indicazione deve essere collocata accanto all’elenco degli ingredienti e riportata secondo quanto previsto dall’art. 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1169/2011.

Le indicazioni devono essere specificate in modo immediatamente visibile per l’acquirente, non devono essere in nessun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire.

Al fine di assicurare una corretta e completa informazione ai consumatori, rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari e della concorrenza sleale, è obbligatorio riportare nelle etichette dei prodotti l’indicazione del luogo di provenienza, come individuato ai sensi dell’art. 2, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 1169/2011, del nuovo alimento, a seconda della forma utilizzata.

Nello specifico, tale Regolamento prevede che l’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza di un ingrediente primario, che non è lo stesso paese d’origine o luogo di provenienza indicato per l’alimento, viene fornita:

a) con riferimento a una delle seguenti zone geografiche

– «UE», «non UE» o «UE e non UE»;

– una regione o qualsiasi altra zona geografica all’interno di diversi Stati membri o di paesi terzi, se definita tale in forza del diritto internazionale pubblico o ben chiara per il consumatore medio normalmente informato;

– la zona di pesca FAO, o il mare o il corpo idrico di acqua dolce se definiti tali in forza del diritto internazionale o ben chiari per il consumatore medio normalmente informato;

– uno o più Stati membri o paesi terzi;

– una regione o qualsiasi altra zona geografica all’interno di uno Stato membro o di un paese terzo, ben chiara per il consumatore medio normalmente informato;

– il paese d’origine o il luogo di provenienza, conformemente alle specifiche disposizioni dell’Unione applicabili agli ingredienti primari in quanto tali;

b) oppure attraverso una dicitura del seguente tenore:

«(nome dell’ingrediente primario) non proviene/non provengono da (paese d’origine o luogo di provenienza dell’alimento)» o una formulazione che possa avere lo stesso significato per il consumatore.

MODALITA’ DI VENDITA

Rispetto alla normativa comunitaria, la legislazione nazionale prevede un’unica sostanziale differenza: i prodotti devono essere posti in vendita in comparti separati, segnalati attraverso apposita cartellonistica.

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