Poco coraggiosa politicamente, scarica tutti i costi sulle imprese del turismo organizzato
In una fase di approfondimento della proposta di revisione della Direttiva pacchetti e servizi turistici collegati, per Assoviaggi il nuovo testo va nella direzione sbagliata: se l’intento del lavoro della Commissione Ue è, formalmente, quello di tutelare maggiormente i diritti dei consumatori/viaggiatori, le modifiche che si intendono apportare vanno invece nella direzione contraria, offrendo una disparità di protezione e scaricando tutti i costi sulle imprese del turismo organizzato. Una misura insostenibile per agenzie di viaggio e tour operator, in particolare quelle di piccole e medie dimensioni, poco coraggiosa dal punto di vista politico e che destabilizza un sistema consolidato per favorire la concorrenza sleale tra gli attori della filiera, riducendo di fatto gli obblighi di protezione per i viaggiatori.
Così Assoviaggi Confesercenti in una nota.
Secondo le intenzioni della Commissione Ue emerse da anticipazioni stampa, dunque, mentre il turismo organizzato arriverebbe a garantire ulteriormente i viaggiatori, la questione di insolvenza/fallimento delle compagnie aeree ed altri soggetti non sembra sia nemmeno citata. È evidente, infatti, come le maggiori carenze a danno dei passeggeri, a cui abbiamo assistito nel tempo, siano emerse proprio con le compagnie aeree riguardo al ritardo nei rimborsi dei voli e al fallimento di alcune di esse. E per recuperare le somme perse, le imprese devono attivarsi nella solita ed interminabile scia del fallimento in cui, nella maggioranza dei casi, non si riesce a recuperare nulla.
Per questo chiediamo, invece, che – al pari di agenzie di viaggio e tour operator – anche i vettori aerei siano sottoposti all’obbligo di sottoscrivere una polizza assicurativa o un fondo di garanzia contro l’insolvenza e/o il fallimento a tutela dei viaggiatori, affinchè tutti gli attori del comparto possano agire nel pieno rispetto delle regole.
Inoltre, secondo l’attuale impostazione di revisione, limitando i saldi a 28 giorni prima, in caso di un evento catastrofale come il Covid ad esempio, non c’è alcuna certezza che agenzie e tour operator abbiano la liquidità già trasferita dai fornitori spesso esteri – che non hanno restituito le somme dovute come già accaduto – per rimborsare contemporaneamente migliaia di passeggeri. Una proposta di modifica, dunque, irricevibile e che crea ulteriore disparità nella concorrenza del settore.
È una inaccettabile occasione persa anche il fatto che non sia espressamente previsto, in caso di recesso del cliente dal contratto di viaggio a causa di circostanze inevitabili e straordinarie con conseguente diritto alla restituzione del prezzo versato, il diritto di agenzie e tour operator ad ottenere, dai fornitori dei servizi cancellati, il rimborso di quanto versato. Ed ancora, è previsto il limite del 25% dell’acconto per un pacchetto turistico, ed il saldo non può essere richiesto prima di 28 giorni della prenotazione del pacchetto turistico: sono limitazioni molto pesanti e svantaggiose, considerate le tempistiche di acquisizione da parte di agenzie e tour operator dei servizi di viaggio. Anche se è previsto che si possano richiedere acconti più elevati qualora ciò sia necessario a garantire l’organizzazione e lo svolgimento del pacchetto e gli acconti riguardino i pagamenti anticipati ai fornitori dei servizi inclusi nel pacchetto e le spese sostenuti dall’organizzatore o, se del caso, dal rivenditore, specificamente in relazione all’organizzazione e all’esecuzione del pacchetto, nella misura in cui è necessario coprire tali costi al momento della prenotazione.
Infine, si stabilisce che lo Stato possa richiedere un “secondo livello di protezione”, come un fondo di riserva, “Questo può essere utile, ad esempio, quando le polizze assicurative non forniscono il livello di protezione richiesto” si legge. E tuttavia, come regola generale, i costi di tale fondo di riserva sono a carico degli organizzatori: lo Stato può intervenire, ma il cofinanziamento da parte degli Stati membri è possibile solo in circostanze eccezionali e debitamente giustificate ed è subordinato all’approvazione delle disposizioni dell’Unione in materia di aiuti di Stato. Per questo auspichiamo che venga costituito un Fondo di garanzia europeo, sostenuto dagli Stati membri, contro l’insolvenza e/o il fallimento e che possa intervenire in caso di situazioni catastrofali o di grave emergenza.