Buoni pasto: con tetto commissioni al 5% fino a 400 milioni di euro di risparmio per gli esercenti

ristorante

“Dal prossimo 1° settembre sarà finalmente e definitivamente operativo il tetto alle commissioni applicate alle imprese per l’accettazione dei buoni pasto, che non potranno più superare il 5% del valore nominale del ticket. Si tratta di un risultato importante, che recepisce una delle principali richieste avanzate da tempo dalla nostra associazione: porre fine a un sistema che scaricava sugli esercenti oneri sproporzionati e insostenibili. Per bar, ristoranti e pubblici esercizi è una vera boccata d’ossigeno, soprattutto in una fase in cui i margini continuano a ridursi. Secondo le nostre stime, grazie a questa misura gli imprenditori potranno risparmiare complessivamente fino a 400 milioni di euro l’anno”. Così Stefano Cambi, presidente di Fiepet Confesercenti Firenze, la sigla che rappresenta ristoratori, baristi e altri pubblici esercizi aderenti alla Confederazione.

Ora, però, è necessario vigilare affinché le società emettitrici non intervengano unilateralmente sulle convenzioni in essere, inserendo condizioni peggiorative su altri aspetti, come ad esempio l’allungamento dei tempi di pagamento. A parte questo, l’abbattimento dei costi di esercizio per gli esercenti sarà un vantaggio anche per i consumatori, favorendo una più ampia accettazione dei buoni pasto e innescando un circolo virtuoso che può rafforzare l’intera filiera”.

“È dunque il momento giusto – conclude Cambi – per aprire una riflessione sulla possibilità di innalzare il tetto di esenzione fiscale fino a 10 euro già con la prossima legge di Bilancio: un intervento che renderebbe i ticket più utili e convenienti per tutti, consumatori e imprese”.

Cosa cambia dal 1 settembre 2025

Dal prossimo 1° settembre, gli accordi in essere tra società emittenti buoni pasto e pubblici esercizi o esercizi commerciali che prevedano l’accettazione dei “ticket” in sostituzione del servizio di mensa con riferimento al rapporto con datori di lavoro privati devono essere adeguati con la previsione dell’applicazione alle commissioni di un tetto massimo del 5%.

Quindi a far data dal 1° settembre 2025, la percentuale di sconto incondizionato applicato sul valore facciale dei buoni pasto emessi a favore di aziende private e portati a rimborso sarà pari al 5%, fermo restando che sui buoni pasto in circolazione, emessi entro il 1° settembre, continueranno ad applicarsi le condizioni concordate prima dell’entrata in vigore della legge che ha innovato il settore.

Sono state infatti estese anche al settore privato le norme che già dal 2023 fissavano un tetto massimo del 5% alle commissioni applicate ad esercizi della ristorazione o negozi di alimentari dalle società emittenti buoni pasto in relazione ad accordi stipulati con riferimento al settore pubblico (art. 37 della legge 193/2024).

La menzionata legge n. 193/2024 ha esteso dunque tali previsioni all’ambito dell’affidamento da parte dei datori di lavoro privati. Conseguentemente, anche per gli affidamenti di servizi sostitutivi di mensa inerenti i rapporti tra datori di lavoro privati e società emittenti, gli accordi a valle devono prevedere, quale corrispettivo richiesto ai titolari di esercizi pubblici ed attività commerciali che accettino i buoni pasto, un importo, che remunera anche ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti, non superiore al 5 per cento del valore nominale del buono pasto.

Le clausole contrattuali contrarie a tali previsioni sono nulle e sono sostituite di diritto da quanto previsto dalla norma.

Le nuove condizioni si applicheranno invece solo a decorrere dal 1° settembre 2025 agli accordi in essere alla data di entrata in vigore della legge.

In ogni caso, per consentire un equilibrato riallineamento delle pattuizioni contrattuali che legano l’impresa emittente ai datori di lavoro privati committenti:

– per i buoni pasto emessi entro il 1° settembre 2025 continueranno ad applicarsi le condizioni concordate con gli esercenti prima della data di entrata in vigore della legge, in deroga all’obbligo di adeguamento degli accordi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2025;

– fatta salva la rinegoziazione, le imprese emittenti, a decorrere dal 1° settembre 2025, potranno recedere dai contratti già conclusi con i committenti datori di lavoro, senza indennizzi od oneri, in deroga all’articolo 1671 del codice civile (laddove prevede che il committente può ben recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione del servizio, purché tenga indenne l’appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno).

Le società emittenti stanno provvedendo ad adeguare le condizioni di convenzionamento mediante comunicazioni agli esercenti convenzionati che prendono atto delle mutate previsioni normative.

Si segnala, tuttavia, che in alcune comunicazioni delle società emittenti si fa riferimento alla possibilità che ulteriori servizi non ricompresi nello sconto incondizionato, comunque da considerare opzionali, potranno essere concordati tra le parti.

Gli accordi in essere, come è naturale, determinano i termini di pagamento agli esercizi convenzionati dei buoni pasto portati a rimborso, con la previsione, in alcuni casi, di condizioni di maggior favore che comportano la riduzione di detti termini. Segnaliamo, in tal senso, il tentativo da parte di alcune società di modificare unilateralmente tali migliori condizioni, in relazione ai minori introiti derivanti dall’applicazione delle nuove norme.

Si invitano gli associati a porre attenzione che le condizioni dal 1 settembre 2025 rispettino la nuova normativa, invitando a comunicarci eventuali situazioni difformi al fine di passare le segnalazioni al nostro livello nazionale.

Chi può erogare il servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto

L’allegato II.17 al Codice dei contratti pubblici, definisce che il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto è erogato dai soggetti legittimati a esercitare:

a) la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287;

b) l’attività di mensa aziendale e interaziendale;

c) la vendita al dettaglio, sia in sede fissa che su area pubblica, dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

d) la vendita al dettaglio nei locali di produzione e nei locali attigui dei prodotti alimentari previa iscrizione all’albo degli artigiani, di cui all’art. 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443;

e) la vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi effettuata, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 8-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici esercenti l’attività agricola, iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 2188 e seguenti del codice civile;

f) nell’ambito dell’attività di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, la somministrazione di pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, presso la propria azienda;

g) nell’ambito dell’attività di ittiturismo, la somministrazione di pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall’attività di pesca, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge n. 96 del 2006, da parte di imprenditori ittici;

h) la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, anche trasformati, nei locali adiacenti a quelli di produzione nel caso di soggetti esercenti l’attività di produzione industriale.

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