Con il decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative della riforma fiscale (c.d. Decreto Omnibus), approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2026, il Governo interviene su numerosi decreti legislativi attuativi della legge delega 9 agosto 2023, n. 111, introducendo modifiche di coordinamento, chiarimenti interpretativi e disposizioni correttive in diversi ambiti dell’ordinamento tributario.
Gli ambiti di maggior interesse sono i seguenti:
IVA: ampliamento del termine per l’esercizio del diritto alla detrazione
Il decreto interviene sulla disciplina dell’IVA ampliando il termine entro il quale può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e ai servizi acquistati.
In particolare, viene esteso fino al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura il termine entro il quale il contribuente può esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA e procedere alla relativa registrazione della fattura nel registro degli acquisti.
Modifiche al regime forfetario
È introdotta una modifica alla disciplina del regime forfetario, eliminando, a decorrere dal periodo d’imposta 2026, la disposizione che prevedeva la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento nei confronti dei contribuenti che garantivano la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati.
Per effetto della modifica, i contribuenti in regime forfetario saranno soggetti agli ordinari termini di accertamento, indipendentemente dall’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.
Termine per l’accertamento dei componenti a efficacia pluriennale
È introdotta una nuova disciplina per il calcolo dei termini di accertamento relativi ai componenti negativi del reddito d’impresa a efficacia pluriennale, quali, ad esempio, quote di ammortamento e spese deducibili in più esercizi.
La norma stabilisce che, per le violazioni rilevabili al momento dell’acquisto del bene o del sostenimento della spesa, il termine per l’accertamento decorre dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui la relativa quota è stata dedotta per la prima volta, anziché dalle singole annualità in cui le quote sono portate in deduzione. Restano esclusi da tale disciplina i componenti riferibili a operazioni inesistenti.
Le nuove disposizioni si applicano ai beni e ai servizi acquistati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027.
Società di capitali a ristretta base partecipativa: limiti alla presunzione di distribuzione degli utili
Sono disciplinati i presupposti per l’applicazione della presunzione di distribuzione degli utili nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, recependo i principi consolidati della giurisprudenza.
In particolare, la presunzione secondo cui gli utili extracontabili accertati in capo alla società si considerano distribuiti ai soci opera esclusivamente quando l’Amministrazione finanziaria accerta, sulla base di elementi certi e precisi, l’esistenza di ricavi non contabilizzati e non dichiarati ovvero di costi inesistenti fiscalmente indeducibili che abbiano concorso alla determinazione del reddito.
Resta ferma la possibilità per i soci di fornire la prova contraria, dimostrando che gli utili non sono stati distribuiti.
Disposizioni in materia di sanzioni per omessa, errata o tardiva trasmissione dei dati sui corrispettivi giornalieri
Sono introdotte delle modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, introducendo una soglia di tolleranza (5%) finalizzata ad evitare l’applicazione di sanzioni in presenza di scostamenti di modesta entità tra i dati dei pagamenti elettronici e quelli trasmessi dai registratori telematici.
In particolare, viene previsto che non trovino applicazione le sanzioni quando la differenza tra il numero delle operazioni regolate mediante strumenti di pagamento elettronico (POS, carte di debito, carte di credito e altri strumenti di pagamento tracciabili) e il numero delle corrispondenti operazioni registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei corrispettivi giornalieri non supera il 5%.
È opportuno evidenziare che la soglia di tolleranza riguarda il numero delle operazioni e non il valore economico degli incassi. Pertanto, la verifica dovrà essere effettuata confrontando il numero dei pagamenti elettronici accettati con il numero delle operazioni registrate come tali nel registratore telematico.