Gentili Associati,
vi informiamo circa un’importante novità legislativa che interessa tutte le imprese che si avvalgono di personale in modalità di lavoro agile (smart working).
La Legge 11 marzo 2026, n. 34 (Legge annuale sulle PMI) ha apportato modifiche sostanziali al Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. n. 81/2008), introducendo l’obbligo di informazione scritta per i lavoratori che operano all’esterno dei locali aziendali.
In cosa consiste l’obbligo?
Il datore di lavoro è tenuto a consegnare, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta che individui:
- I rischi generali connessi alla prestazione lavorativa.
- I rischi specifici della modalità agile, con particolare riguardo all’utilizzo dei videoterminali.
L’informativa deve essere consegnata sia al lavoratore che al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
A differenza della normativa precedente, l’inadempimento di questo obbligo informativo è ora punito con sanzioni di natura penale:
- Arresto da due a quattro mesi.
- Oppure ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro.
Suggerimenti Operativi per l’Impresa
Data la severità delle sanzioni, si raccomanda alle aziende di:
- Garantire l’effettiva consegna: Non è sufficiente predisporre il documento; è necessario assicurarsi che arrivi ai destinatari.
- Tracciabilità: Implementare sistemi di tracciabilità (es. firma per ricevuta, PEC) per conservare prova documentale dell’avvenuto adempimento.
- Specificità: Redigere l’informativa in modo dettagliato, evitando contenuti generici e focalizzandosi sui rischi reali del lavoro fuori sede.
Ricordiamo infine che resta fermo l’obbligo per il lavoratore di cooperare attivamente all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dall’azienda.
I nostri uffici restano a disposizione per ulteriori chiarimenti o per supporto nella redazione della documentazione necessaria.