Nel decreto Milleproroghe è contenuta la proroga al 31 marzo 2026 per micro e piccole imprese di turismo e ristorazione
Slitta al 31 marzo 2026 il termine entro cui dotarsi di polizze contro i rischi catastrofali per micro e piccole imprese:
– che esercitano l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, ex art. 5 della L. 287/91;
– turistico ricettive.
È prorogato anche il termine per la stipula dei contratti assicurativi in questione da parte delle imprese della pesca e dell’acquacoltura, che sono tenute ad adempiere sempre entro il 31 marzo 2026.
Tali proroghe sono state stabilite dal DL 31 dicembre 2025 n. 200 (c.d. “Milleproroghe”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre.
Alla luce delle novità, il quadro è il seguente.
Per le piccole e micro imprese non appartenenti ai settori suddetti, il termine per dotarsi delle assicurazioni a copertura dei danni relativi alle immobilizzazioni materiali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale è rimasto quello del 31 dicembre 2025.
Le micro e piccole imprese della ristorazione e del turismo hanno tempo, invece, fino al 31 marzo 2026.
Sono coinvolti dal rinvio, pertanto, ristoranti, trattorie, pizzerie, birrerie, bar, gelaterie, pasticcerie, ma anche sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari, se vi avviene la somministrazione di alimenti e bevande (art. 5 comma 1 lett. c) L. 287/91).
Quanto alle imprese turistico ricettive, queste comprendono alberghi, ostelli, bed and breakfast organizzati in forma d’impresa, affittacamere, case vacanze.
Sempre entro il 31 marzo 2026, dovranno adeguarsi le imprese della pesca e dell’acquacoltura. In questo caso, il rinvio riguarda le imprese di qualsiasi dimensione che esercitino tali attività.
I termini per grandi e medie imprese, invece, sono già scaduti precedentemente: per le prime, la polizza catastrofale doveva essere stipulata entro il 31 marzo 2025, con la previsione che le sanzioni si applichino decorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo (dal 30 giugno 2025). Il termine per le medie imprese, invece, era il 1° ottobre 2025.
Sia per le piccole e microimprese, sia per le medie, le conseguenze negative derivanti dal non adempiere all’obbligo di stipula della polizza (rischio di perdere il diritto all’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quanto previsto in occasione di eventi calamitosi e catastrofali) scattano con decorrenza dai nuovi termini fissati dal decreto legge.
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Per completezza di informazione vi inoltriamo una precedente News (clicca qui) dove vengono forniti dei chiarimenti in merito alla definizione di micro, piccola e media impresa in relazione ai relativi bilanci.