Facciamo seguito alle precedenti comunicazioni per dare ulteriori aggiornamenti in merito allo stato di attuazione della Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (di seguito BDSR).
La conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 30 maggio 2024, ha dato parere favorevole all’intesa sullo schema di decreto del Ministro del turismo recante disposizioni applicative per l’individuazione delle modalità di interoperabilità tra la Banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche e le corrispondenti banche dati delle regioni e delle province autonome.
Il Ministero del Turismo ha, quindi, potuto dare avvio alla fase sperimentale della BDSR, istituita per la tutela dei consumatori ai sensi dell’art. 13-quater del decreto-legge n. 34/2019.
Ricordiamo che la BDSR consente ai cittadini gestori delle strutture ricettive e ai locatori degli immobili di ottenere il CIN (Codice Identificativo Nazionale) da utilizzare per adempiere agli obblighi di cui al decreto-legge 18 ottobre 2023 n. 145, art. 13-ter (esposizione del CIN all’esterno degli stabili dove sono ubicati gli appartamenti o le strutture ricettive e indicazione del CIN negli annunci ovunque pubblicati e comunicati).
I titolari delle strutture ricettive e i locatori degli immobili, effettuando l’accesso alla BDSR tramite identità digitale, possono:
> visualizzare i dati relativi alle strutture collegate al proprio Codice Fiscale;
> integrare le informazioni mancanti.
> segnalare eventuali modifiche;
> ottenere il CIN.
Il processo di entrata in esercizio della BDSR si articola in due fasi:
• una fase sperimentale per lo sviluppo del modello di interoperabilità
• una fase a regime.
La sperimentazione della piattaforma è iniziata con la regione Puglia a partire da Lunedì 3 giugno 2024. Da quel momento i titolari delle strutture e i locatori degli immobili situati nella regione Puglia possono accedere alla BDSR .
La fase di avvio sperimentale nelle regioni interessate consente ai cittadini che lo desiderano di adeguarsi fin da ora agli obblighi correlati al CIN.
In seguito, sul sito del Ministero sarà data notizia dell’attivazione del servizio per le altre regioni e province autonome, fino a raggiungere, progressivamente, l’intero territorio nazionale.
Quando la BDSR entrerà in funzione su scala nazionale sarà pubblicato un Avviso nella Gazzetta Ufficiale.
IMPORTANTE: Solo a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di tale Avviso saranno applicabili le disposizioni di cui all’art. 13-ter del D.L. n.145/2023.
Pertanto, entro tale data i gestori delle strutture ricettive e i locatori degli immobili destinati a locazione breve dovranno essere pronti ad adeguarsi agli obblighi previsti dal citato art. 13-ter.
Al seguente link troverete il comunicato del Ministero del Turismo, dove è possibile consultare le infografiche, accedere alla BDSR, scaricare il manuale e contattare l’assistenza. Ad oggi, nella fase sperimentale la Banca Dati delle strutture ricettive integra solo le strutture delle regione Puglia.
Cogliamo l’occasione per riepilogare gli obblighi di cui all’art. 13-ter del D.L. n.145/2023:
A. Chiunque propone o concede in locazione turistica o in locazione breve una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa, ovvero il soggetto titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera, è tenuto:
• ad esporre il CIN all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici;
• ad indicare il CIN in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato;
• ad osservare gli obblighi previsti dall’articolo 109 del TULPS e dalle normative regionali e provinciali di settore.
B. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono
portali telematici hanno l’obbligo:
• di indicare, negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, il CIN dell’unità immobiliare destinata alla locazione per finalità turistiche o alla locazione breve ovvero della struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera.
Nel caso di locazioni turistiche o di locazioni brevi gestite in forma imprenditoriale, le unità immobiliari devono rispettare i requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.
In ogni caso, tutte le unità immobiliari sono dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.
Il soggetto che, direttamente o tramite intermediario, esercita l’attività di locazione per finalità turistiche o l’attività di locazione breve in forma imprenditoriale è soggetto all’obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è svolta l’attività.
In correlazione ai diversi obblighi introdotti dalla disposizione in commento sono stati introdotte le relative sanzioni, che vanno da 500 a 10.000 euro.
Sarà nostra premura ad aggiornarvi sui prossimi sviluppi della fase di attuazione della Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche.