CONFESERCENTI FIRENZE
GESTIONE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING
1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Il 15 marzo 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 24/2023 (di seguito anche “Decreto”) in attuazione della direttiva UE 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione Europea e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone segnalanti (“Whistleblower”). Con la presente procedura, che si applica solo ad illeciti commessi esclusivamente in ambito lavorativo, CONSEA SPA intende illustrare gli strumenti che possono essere utilizzati per la segnalazione di comportamenti illeciti, offrire istruzioni chiare e precise al segnalante in merito a oggetto, contenuti, destinatari, modalità e canali di trasmissione della segnalazione, nonché in merito alle forme di tutela che gli vengono offerte in conformità al nostro ordinamento giuridico, al fine di favorire l’emersione di tutte le fattispecie di illecito ed incentivarne le segnalazioni.
Le tutele previste per il segnalante trovano applicazione anche nei seguenti casi:
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
- alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- alle segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea nazionali indicati nella parte II dell’allegato al D. Lgs. n. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nella parte II dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937;
- alle segnalazioni che riguardano violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi a tali aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea.
- i dipendenti, lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, nonché titolari di rapporto di collaborazione con CONSEA SPA, o che operano per conto o in favore di CONSEA SPA, anche presso soggetti terzi;
- i liberi professionisti e i consulenti;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- eventuali azionisti e le persone con funzione di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.
- canali di segnalazione interni;
- canale di segnalazione esterno, la cui gestione è demandata all’ANAC;
- pubblica divulgazione.
- Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali.
- Illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori:
- Appalti pubblici.
- Servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
- Sicurezza e conformità dei prodotti.
- Sicurezza dei trasporti.
- Tutela dell’ambiente.
- Radioprotezione e sicurezza nucleare.
- Sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali.
- Salute pubblica.
- Protezione dei consumatori.
- Tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
- Atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione.
- Atti o omissioni riguardanti il mercato interno.
- Atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.
- una descrizione completa e dettagliata del fatto o del comportamento, anche omissivo, oggetto di segnalazione e delle modalità con cui se ne è venuti a conoscenza;
- l’indicazione della data e del luogo in cui il fatto o il comportamento, anche omissivo, oggetto di segnalazione è avvenuto;
- le generalità, il ruolo ricoperto o altri elementi che possano consentire l’identificazione di chi ha posto in essere il fatto o il comportamento segnalato;
- le generalità, il ruolo ricoperto o altri elementi che possano consentire l’identificazione di altri soggetti che possano riferire sul fatto o comportamento segnalato;
- l’indicazione di ogni altra informazione e/o atto e/o documento comunque rappresentati o su qualsiasi supporto memorizzati, che risultino utili per verificare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione;
- le modalità con le quali lo stesso segnalante desidera essere ricontattato (indirizzo e-mail, numero di telefono, ecc.).
- i fatti oggetto di segnalazione sono stati appresi in prima persona o se sono stati riferiti al segnalante da terzi;
- i fatti oggetto di segnalazione sono stati portati a conoscenza anche di altre funzioni aziendali, enti pubblici o ad ufficiali di polizia giudiziaria.
- tramite lettera cartacea a mezzo del servizio postale, all’indirizzo: CON.SE.A. SPA Piazza Pier Vettori, 8/10 – 50143 FIRENZE (FI) utilizzando l’apposito modulo allegato (Modulo per la segnalazione di violazioni – whistleblowing). In tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in tre buste chiuse: nella prima busta va indicata la dicitura “Dati Anagrafici del Segnalante” e va inserito il modulo recante i dati identificativi del segnalante (Parte I); nella seconda busta va indicata la dicitura “Oggetto della Segnalazione” e va inserito il modulo recante la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione (Parte II); entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “RISERVATA – AL GESTORE DELLA SEGNALAZIONE – UNITÀ OPERATIVA SEGNALAZIONI (UOS)”;
- oralmente, mediante dichiarazione rilasciata dal segnalante in un incontro diretto con il GESTORE DELLA SEGNALAZIONE – UNITÀ OPERATIVA SEGNALAZIONI (UOS)” che avrà cura di redigerne apposito verbale, verificato e sottoscritto anche dal segnalante. Tale incontro verrà fissato dal GESTORE DELLA SEGNALAZIONE – UNITÀ OPERATIVA SEGNALAZIONI (UOS)”, su richiesta del segnalante, entro 30 giorni dalla richiesta di quest’ultimo.
- rilascia al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dal ricevimento della Segnalazione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante;
- dà un corretto seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornisce un riscontro al segnalante.
- a) manifesta infondatezza per l’assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal legislatore ed indicate nel precedente paragrafo 4.1 – oggetto della segnalazione;
- b) manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l’effettuazione della segnalazione con particolare riferimento alle persone che possono presentare segnalazioni, indicate nel precedente paragrafo 3-Destinatari;
- c) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
- d) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite.
- sollecitare CONSEA SPA a presentare denuncia all’Autorità giudiziaria competente nei casi previsti dalla legge;
- comunicare l’esito dell’accertamento al Responsabile della struttura di appartenenza dell’autore della violazione accertata, affinché provveda all’adozione dei provvedimenti gestionali di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l’esercizio dell’azione disciplinare;
- proporre alla Direzione aziendale e alle strutture competenti l’adozione di eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari, come l’applicazione del sistema sanzionatorio;
- proporre la modifica delle procedure organizzative al fine di prevenire ulteriori casi di violazione;
- richiedere alla Direzione aziendale l’applicazione delle tutele previste dalla norma nei confronti del personale che ha inviato la segnalazione o ne è stato coinvolto durante la fase di indagine.
- il canale di segnalazione interno non risulta attivo o non è conforme a quanto previsto dall’articolo 4 del D. Lgs. n. 24/2023;
- la segnalazione interna precedentemente inviata dal segnalante non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito oppure che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
- illustrazione delle misure di protezione per il segnalante;
- i propri contatti (numero di telefono, recapito postale, indirizzo di posta elettronica ordinaria e certificata);
- le istruzioni sull’utilizzo del canale di segnalazione esterna e dei canali di segnalazione interna;
- l’illustrazione del regime di riservatezza applicabile alle segnalazioni esterne e alle segnalazioni interne previsto dal D. Lgs. n. 24/2023;
- le modalità con le quali ANAC può richiedere al segnalante di fornire integrazioni, i termini di scadenza per il riscontro ad una segnalazione esterna, i tipi di riscontro che ANAC può dare ad una segnalazione esterna;
- l’elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno e che hanno stipulato convenzioni con l’ANAC.
- ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna oppure ha effettuato direttamente una segnalazione esterna ai sensi del D. lgs. n. 24/2023 e alle stesse non è stato dato riscontro nei termini previsti dal Decreto;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.
- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l’inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l’annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.
- ai facilitatori;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.